Normativa Praticantato Consulente del Lavoro

Modalità sulla disciplina del praticantato : necessari 18 mesi per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro.

Art. 1 Registro dei praticanti

  1. Presso ogni consiglio provinciale dell’Ordine è tenuto un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, svolgono pratica professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di consulente del lavoro.
  2. La pratica può essere svolta presso lo studio professionale di un consulente del lavoro iscritto all’Albo da almeno cinque anni o di altro professionista di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato la comunicazione di cui al primo comma del citato art. 1 da almeno tre anni.
  3. In quest’ultima ipotesi i praticanti, nel numero massimo di tre consentito dall’art. 3 D.P.R. 137 del 07/08/2012 , potranno essere ammessi alla pratica esclusivamente presso lo studio per il quale sia stata effettuata la comunicazione, e nel quale venga effettivamente svolta l’attività di cui al primo comma dell’art. 1 della legge n. 12/1979.
  4. La domanda d’iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata, debitamente sottoscritta al consiglio dell’Ordine nella cui provincia è iscritto il Profesionista dante pratica e sarà corredato di :
    a) certificato di nascita;
    b) certificato di residenza;
    c) certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;
    d) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura;
    e) certificato del casellario giudiziale;
    f) originale, copia autenticata o certificazione del titolo di studio richiesto;
    g) dichiarazione del professionista che attesti l’ammissione alla pratica nel proprio studio e certifichi i requisiti soggettivi di cui al secondo comma del presente articolo, nonché il numero di praticanti presenti nello studio;
    h) ricevuta del pagamento del contributo una tantum per l’iscrizione al registro e ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite dal consiglio provinciale ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382;
    i) due foto formato tessera firmate dall’interessato;
    l) la dichiarazione di non svolgere praticantato per altre attività professionali.
  5. I certificati di cui alle lettere b), c), d), e), debbono essere in data non anteriore a tre mesi e possono essere sostituiti da dichiarazioni autocertificative, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

Art. 2 Requisiti per il tirocinio

Fino alla riforma della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono ammessi alla pratica coloro che, intendendo svolgere il tirocinio professionale, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’art. 1, di uno dei titoli di studio validi per l’ammissione all’esame di Stato.

Art. 3 Procedura di iscrizione

  1. Il consiglio provinciale dell’Ordine delibera in merito alla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di presentazione e l’iscrizione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.
  2. Il consiglio provinciale provvede a dare comunicazione della delibera assunta al praticante ed al professionista, entro dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
  3. Avverso l’operato del consiglio provinciale gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio nazionale dell’Ordine, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento notificato o dalla scadenza del termine di sessanta giorni, trascorsi senza che il consiglio provinciale abbia comunicato le proprie decisioni in ordine alle domande proposte.
  4. Il consiglio provinciale provvede ad iscrivere il praticante nel registro di cui all’art. 1, che deve contenere:
    – le generalità complete degli iscritti;
    – il titolo di studio posseduto;
    – la data di inizio del periodo di pratica;
    – l’indicazione del professionista presso il quale la pratica viene svolta;
    – l’inizio e la fine del periodo di sospensione ed i motivi dell’evento;
    – i fatti modificativi delle modalità di svolgimento del tirocinio;
    – la data e i motivi della cancellazione dal registro.

Art. 4 Limite di ammissione

  1. Il professionista, anche associato, non può ammettere contemporaneamente e complessivamente più di tre praticanti presso il proprio studio.Il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse.
  2. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo parziale.

Art. 5 Periodo di praticantato e modalità di svolgimento

  1. Il periodo di pratica non può essere inferiore a diciotto (18) mesi e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza minima di quattro ore medie giornaliere, sotto la direzione del professionista che deve fornire la preparazione idonea per l’esercizio della professione, sia sotto l’aspetto che sotto il profilo comportamentale e deontologico.
  2. L’interruzione della pratica per olre tre mesi senza giustificato motivo comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso di quello precedentemente svolto.Quando ricorre un giustificato motivo , l’interruzione del tirocinio può avere durata massima di nove (9) mesi, fermo l’effettivo espletamento dell’intero periodo previsto.
  3. Le cause di sospensione debbono essere comunicate tempestivamente al consiglio provinciale dal praticante, con dichiarazione controfirmata dal professionista.
  4. Al termine degli eventi che hanno causato la sospensione il praticante deve riprendere la frequenza dello studio e provvedere a darne comunicazione entro trenta giorni al consiglio provinciale, con lettera raccomandata sottoscritta anche dal professionista. Il consiglio ne prende atto, facendo salvo il periodo già maturato.
  5. Fermo restando l’obbligo di frequenza di cui al primo comma del presente articolo, il professionista é tenuto a consentire al praticante la partecipazione a corsi di preparazione specifica o a corsi di studi universitari o post-universitari.
  6. I consigli provinciali vigilano sull’effettivo e lodevole svolgimento della pratica.
  7. Se la dichiarazione mendace proviene da un professionista diverso dal consulente del lavoro (di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979) il consiglio provinciale provvede alla segnalazione all’omologo consiglio dell’Ordine competente chiedendo l’apertura del procedimento disciplinare e la comunicazione dell’eventuale provvedimento adottato nei confronti di tale soggetto.
  8. I consigli provinciali attuano la vigilanza sul lodevole svolgimento della pratica determinando quale dei seguenti strumenti di valutazione da adottare al termine di ogni semestre ovvero di ogni anno di tirocinio:
    a) redazione di una tesina teorico-pratica per ognuna delle seguenti materie: diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario;
    b) elaborazione di una relazione sull’attività svolta in riferimento alle materie di cui alla lettera a);
    c) compilazione di un questionario predisposto dal consiglio provinciale sempre sulle materie di cui sopra.
    Gli elaborati di cui alle lettere a) o b) dovranno essere presentati a cura del praticante, da lui sottoscritti e controfirmati dal professionista, al consiglio provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di cui sopra unitamente al libretto di cui all’art. 6, comma 1; in caso di mancata presentazione, il consiglio provinciale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di sessanta giorni, dopodiché il mancato adempimento verrà considerato rinuncia all’iscrizione. Il termine di trenta giorni per la presentazione degli elaborati riveste carattere perentorio in caso di trasferimento da uno studio all’altro.
    Nelle ipotesi di negativa valutazione degli elaborati di cui alle lettere a) o b) o di mancata, parziale o insufficiente compilazione del questionario di cui alla lettera c), i consigli provinciali dovranno convocare in udienza il praticante per ulteriori verifiche sulle modalità di svolgimento della pratica prima di adottare qualsiasi decisione nel merito della stessa.

Art. 6 Libretto della pratica

  1. All’atto dell’iscrizione nel registro dei praticanti il consiglio provinciale consegna al tirocinante un libretto, conforme al modello predisposto dal Consiglio nazionale, sul quale il medesimo annota le nozioni acquisite, le attività professionali alle quali abbia assistito o partecipato e le principali pratiche trattate sotto la direzione del professionista, prive di indicazioni che ledano la riservatezza e il segreto professionale.
  2. Il libretto, convalidato dal professionista, verrà presentato al consiglio provinciale dell’Ordine ogni qualvolta quest’ultimo lo richiederà in visione e/o in occasione della disamina degli elaborati di cui al comma 8 dell’articolo precedente.
  3. Al termine del periodo di pratica, di cui all’art. 5, il consiglio provinciale rilascia il certificato di compiuta pratica.
  4. Il consiglio provinciale, verificato lo svolgimento dell’effettiva pratica, così come previsto dal presente decreto, rilascia il certificato entro sessanta giorni dal termine del periodo previsto.
  5. Il Certificato perde efficacia trascorsi cinque (5) anni senza che segua il superamento dell’Esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il consiglio provinciale competente territorialmente provvede alla cancellazione del soggetto dal Registro dei Praticanti.

Art. 7 Trasferimento presso un altro studio

  1. Il praticante che passi ad uno studio professionale diverso da quello presso il quale era stato iscritto deve darne comunicazione al consiglio provinciale entro trenta giorni dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati. La data di trasferimento deve essere annotata nel libretto della pratica ed il periodo di pratica svolto deve essere presentato al consiglio provinciale insieme alla documentazione attestante il trasferimento.
  2. In caso di mancata certificazione da parte del professionista presso il quale é effettuata la pratica, il consiglio provinciale potrà accertare l’effettivo e lodevole svolgimento e rilasciare la relativa attestazione

(*) Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 dicembre 1997, n. 287.
(1) Comma così modificato dall’art. 1 del D.M. 20 marzo 1998.